Art. 7 — Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovra' essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.
Testo vigente dal 25 ottobre 1989
