I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovra' essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1990

    Questione infondata
    4 maggio 1990

    Le norme della legge delega 10 ottobre 1989 n. 349 concernenti la riorganizzazione dei compartimenti doganali e l'ordinamento del relativo personale non mirano ad apportare modifiche o deroghe alle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, sicché la loro approvazione non esigeva l'audizione della speciale "commissione paritetica" prevista dall'art. 107 dello Statuto. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalità degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della l. n. 349 cit.).

    Art. 89 Testo unico costituzionali · Art. 100 Testo unico costituzionali · Art. 3 Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali · Art. 1 Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349~art7 · fonte su Normattiva