Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1958 al 16 dicembre 2010. 298 parole tolte in 9 capoversi.
tolto: Il Governo e' autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della circolazione, in sostituzione di quelle approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni ed integrazioni. Il nuovo testo dovra' risultare informato ai seguenti criteri:
tolto: 1) attuazione di una disciplina della circolazione organica e il piu' possibilmente unitaria per tutto il territorio nazionale;
tolto: 2) adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione, della guida dei veicoli di ogni genere e della condotta degli animali che sia adeguata alle moderne esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti stradali;
tolto: 3) adeguamento agli accordi internazionali che disciplinano la materia;
tolto: 4) determinazione delle autorita' centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di urgenza;
tolto: 5) attuazione del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto situazioni o interessi locali;
tolto: 6) semplificazione dei procedimenti amministrativi, ferma restando la necessita' di adeguate garanzie per i cittadini. Il Governo ha altresi' facolta' di:
tolto: a) prevedere nuovi reati in relazione alla nuova disciplina della circolazione e modificare le sanzioni penali vigenti, purche' non si superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire 20.000, salvo casi speciali nei quali sia messa in pericolo la sicurezza della circolazione e per i quali le pene pecuniarie possono giungere nel massimo fino a lire 200.000;
tolto: b) stabilire norme di procedura sull'accertamento delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale, che tengano conto delle particolari esigenze della materia.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-02-04;572~artunico · fonte del testo