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Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato a formare, ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e della applicazione della corrispondente imposta di conguaglio previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, nuove tabelle per l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, nonche' ad emanare norme intese a stabilire che la restituzione dell'imposta generale sull'entrata si liquidi sul prezzo di vendita all'estero dei prodotti esportati ovvero sul prezzo di listino dei prodotti medesimi in vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione. I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 11 luglio 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1960-07-07;633~artunico · fonte del testo