Art. 3 — Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo
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E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalita' per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attivita' extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo in vigore dal 3 agosto 2022 al 25 febbraio 2025
