Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Art. 6Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

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Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attivita', e' istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

  • a)le modalita' operative per lo svolgimento di attivita' a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;
  • b)le modalita', gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attivita' dello spettacolo, nonche' per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
  • c)le modalita' operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.

Testo in vigore dal 3 agosto 2022 al 25 febbraio 2025

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 193/2023

    Illegittimità dichiarata
    27 ottobre 2023

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse in via cautelativa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 6, comma 2, lett. c ), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Benché le ricorrenti temano che il decreto ministeriale indicato possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali, come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata esso è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali, potendo solo disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all’interno del Sistema nazionale a rete. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. ( Precedente: S. 255/2004 – mass 28672 ).

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 120 cost. · Art. 5 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2022-07-15;106~art6 · fonte su Normattiva