Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme. vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, puo' effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita' gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, puo' disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facolta' del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facolta'. attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento e' da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385". Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo' acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e puo' disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, e' prorogato al 7 maggio 2009.

Testo vigente dal 5 marzo 2009

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 109/2014

    Questione inammissibile
    18 aprile 2014

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti eletti dai magistrati della medesima Corte sono in numero di quattro, ossia pari ai membri eletti dal Parlamento. Il rimettente non ha adeguatamente chiarito in quale modo sia chiamato ad applicare, nel giudizio a quo , la censurata disposizione. Inoltre, le questioni sono prospettate in modo perplesso e contraddittorio in punto di rilevanza, in quanto il giudice a quo ritiene che, da un lato, l'accoglimento della questione travolga gli atti amministrativi sottoposti al suo giudizio e, dall'altro, che, in tutti gli altri casi diversi dal procedimento principale, debba trovare applicazione il principio di continuità dell'ordinamento, secondo cui l'illegittimità costituzionale delle norme sulla composizione o sull'elezione dei componenti di un organo non inficia la validità degli atti da questo compiuti, quando esso sia costituito in conformità alla legge vigente. Risulta, perciò, incoerente che diversi atti di un medesimo organo, di cui si postula la rilevanza costituzionale, possano talora mantenere validità in nome del principio di continuità dell'ordinamento e talaltra essere colpiti dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale. - Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 v. la citata sentenza n. 16/2011.

    Art. 3 cost. · Art. 100 cost. · Art. 101 cost. · Art. 103 cost.

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  • Ordinanza n. 130/2012

    Questione inammissibile
    17 maggio 2012

    È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost., nella parte in cui attribuirebbe il potere del Presidente della Corte dei conti di comporre nominativamente le sezioni riunite. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità. - In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 63/2010. - Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis , le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.

    Art. 100 cost. · Art. 101 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 16/2011

    Questione inammissibile
    13 gennaio 2011

    È inammissibile, per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui, disciplinando la composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevede che «la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all'organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento». Premesso che l'art. 108, secondo comma, Cost. impone la presenza di organi di garanzia delle giurisdizioni speciali, di cui debbono far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali; il giudice a quo chiede un intervento non limitato ad una pura affermazione di principio, ma esteso all'individuazione di un concreto rapporto numerico, di cui indica la soglia minima con una formula dubitativa che implica logicamente la preferibilità di altri rapporti che vedessero una presenza più elevata di membri togati elettivi, in una prospettiva di maggior rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti. Pertanto, avendo il rimettente considerato l'aumento di un'unità della componente togata elettiva come una delle possibilità utili per conseguire il fine auspicato, ma non l'unica, il petitum è formulato in modo da lasciare alla Corte la scelta tra una soluzione "minimale" ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale. Siffatta scelta può provenire, tuttavia, solo dal legislatore al quale compete la fissazione del rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare. Per l'affermazione che «l'indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale», ma «in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...] degrada a velleitaria aspirazione», v. la citata sentenza n. 266/1988. Sull'inammissibilità delle questioni per incertezza del petitum , v. la citata sentenza n. 67/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 100 cost. · Art. 103 cost. · Art. 104 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15~art11 · fonte su Normattiva