Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

Art. 20 — Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243~art20 · fonte su Normattiva