Art. 20 — Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche
La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.
Testo vigente dal 15 gennaio 2013
