Delega al Governo in materia di contratti pubblici
Art. 2 — Clausola di salvaguardia
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 24 giugno 2022
