Delega al Governo in materia di contratti pubblici

Art. 2Clausola di salvaguardia

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 24 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-21;78~art2 · fonte su Normattiva