Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
Art. 7 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 30 marzo 2023
