Delega al Governo in materia di disabilita'
Art. 4 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 30 dicembre 2021
