Delega al Governo in materia di florovivaismo
Art. 2 — Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attivita' agricole sia le attivita' di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
- b)definire l'attivita' agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonche' prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- c)prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attivita', tenendo conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;
- d)prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;
- e)prevedere l'elaborazione, con periodicita' quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- f)prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilita', alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
- g)prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonche' per la competitivita' e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarita' delle stesse;
- h)predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantita' di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
- i)pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
- l)prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonche' della loro sostenibilita' ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
- m)prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformita' alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualita' e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonche' forestali;
- n)qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attivita' agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- o)definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonche' i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
- p)promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facolta' di agraria, previa eventuale concertazione con le autorita' statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- q)favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
- r)prevedere specifici criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
- s)disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprieta' privata, allo scopo di sostenere le attivita' di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonche' di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
- t)includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
- u)definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attivita' di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;
- v)prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprieta' ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.
Testo vigente dal 15 luglio 2024
