Delega al Governo in materia di florovivaismo

Art. 4Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 1 Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno ((o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)), i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88

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Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 14-ter, comma 1) che "Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027".

Testo vigente dal 23 maggio 2026

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-07-04;102~art4 · fonte su Normattiva