All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78~art8 · fonte su Normattiva