Art. 15 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.
Testo vigente dal 26 maggio 2025
