Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
Art. 16 — Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e' da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
Testo vigente dal 31 gennaio 2018
