capo II — PROFESSIONI SANITARIE
- Art. 4 — Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie
- Art. 5 — Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie
- Art. 6 — Modifica dell'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43
- Art. 7 — Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico
- Art. 8 — Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico
- Art. 9 — Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
- Art. 10 — Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici
- Art. 11 — Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24
- Art. 12 — Esercizio abusivo di una professione
- Art. 13 — Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376
- Art. 14 — Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali
- Art. 15 — Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari
- Art. 16 — Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche