Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 2 — Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  • b)introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1998, n. 344

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La L. 6 ottobre 1998, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."

L. 24 marzo 2001, n. 127

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La L. 24 marzo 2001, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."

Testo vigente dal 20 aprile 2001

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