La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, gia' prorogata con legge 24 dicembre 1959 n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;713~artunico · fonte del testo