Art. 1
[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.
Testo vigente dal 29 marzo 1963
