Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con le modalita' e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1268~art8 · fonte su Normattiva