Art. 1
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 16 marzo 1987
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 16 marzo 1987
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 443, quarto comma, del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione agli artt. 1 e 2, comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al…
Art. 443 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81~art1 · fonte su Normattiva