Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013

Art. 9 — Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea

In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
  • b)prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificita' delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 20 agosto 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-08-06;96~art9 · fonte su Normattiva