Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Art. 4Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)definire le modalita' con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunita' per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
  • b)individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
  • c)individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
  • d)individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
  • 1)prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
  • 2)prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
  • e)apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
  • f)armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
  • g)apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36~art4 · fonte su Normattiva