Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Art. 6 — Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il piu' compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;
  • b)risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. In sede di esercizio della delega in conformita' ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
  • a)se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
  • b)se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
  • c)se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
  • d)se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
  • e)se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
  • f)se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
  • g)se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
  • h)se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
  • i)se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
  • l)se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
  • m)se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
  • n)se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
  • o)se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
  • p)se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita';
  • q)se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
  • r)se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
  • s)se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;
  • b)dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
  • a)se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
  • b)se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
  • c)se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 18 ottobre 2019

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 178/2023

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all’art. 27, terzo comma, Cost., l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Bologna, sez. prima, consente alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia. L’esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all’impegno a eseguire detta pena o misura in Italia è stato ritenuto dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale, incompatibile con il principio di uguaglianza. Da ciò deriva immediatamente la contrarietà della disciplina censurata ai parametri costituzionali evocati. Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena, perché l’esecuzione all’estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente, una volta terminata l’esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona. Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – e dunque, nell’ordinamento italiano, alla corte d’appello competente – il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se – in caso affermativo – essa risulti sufficientemente integrata, sì da imporre che l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia (sentenza O. G.) e dunque dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia; un rilievo importante in questa valutazione, infine, dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello status di soggiornante di lungo periodo. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44584; O. 217/2021 - mass. 44360).

    Art. 6 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/2021

    Altra decisione
    18 novembre 2021

    È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, delle le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. L'art. 18- bis , comma 1, lett. c ), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b ), della legge n. 117 del 2019, ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI, senza prevedere il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La questione presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sinora formatasi in materia di mandato di arresto europeo, per cui occorre stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il cittadino di un paese terzo che sia residente o dimorante nello Stato dell'esecuzione sia titolare di un diritto fondamentale a non essere allontanato dal territorio di quest'ultimo Stato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato di emissione. Tale interrogativo esige una risposta, in primo luogo, sul piano del diritto dell'Unione, dal momento che la stessa Corte di giustizia ha già chiarito, in via generale, che le disposizioni della decisione quadro sul mandato d'arresto che non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (Precedente: O. 216/2021 - mas s. 44272 ).

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2021

    Altra decisione
    1 aprile 2021

    È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, sez. sesta penale, per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, lett. c ), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b ), della legge n. 117 del 2019 - sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, par. 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI, nonché in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, all'art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e all'art. 7 CDFUE - nella parte in cui, con riferimento alla procedura di mandato di arresto europeo, non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. L'art. 15 del d.lgs. n. 10 del 2021, promulgato medio tempore , ha modificato la disposizione censurata, mentre il successivo art. 17 ha modificato l'art. 19 della legge n. 69 del 2005, invocato quale tertium comparationis dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost.

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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