[1]Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

[2]1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di vigilanza europee;
  • b)individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalita', quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
  • c)prevedere forme di coordinamento tra le autorita' di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
  • d)individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita' competenti nonche' con l'Autorita' bancaria europea e l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorita' europee;
  • e)prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);
  • f)attribuire alle autorita' individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalita' di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);
  • g)con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:
  • 1)attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;
  • 2)stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;
  • 3)stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 4)coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;
  • 5)al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilita';
  • 6)fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
  • 7)conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita' disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonche' di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;
  • 8)disciplinare la comunicazione tra l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorita' bancaria europea e all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE) 2023/1114;
  • h)apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);
  • i)escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attivita', ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilita' finanziaria, l'integrita' dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
  • l)esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
  • m)prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attivita' e per i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificita' connesse con le attivita' disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attivita' disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure;
  • n)tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessita' di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attivita' e ai servizi per le cripto-attivita', introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 24 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;15~art19 · fonte su Normattiva