Art. 9 — Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a)apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
- b)garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
- c)prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
- d)aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformita' delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
- e)prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinche' siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
- f)determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonche' dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
- g)apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 25 marzo 2026
