Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Art. 8Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
  • b)designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorita' di risoluzione nazionale:
  • 1)abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
  • 2)assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
  • 3)prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorita' di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
  • c)prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
  • 1)hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
  • 2)hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
  • 3)avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
  • d)prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
  • e)assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
  • f)prevedere l'estensione del regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e delle passivita' e i componenti dei loro organi;
  • g)non avvalersi della facolta', prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorita' giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
  • h)disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilita' d'ufficio;
  • i)prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
  • l)mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
  • m)attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonche' ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;
  • n)con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalita' applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformita' all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passivita' derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attivita', conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
  • o)stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutivita' dei diritti di garanzia su detti contratti;
  • p)con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
  • 1)stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
  • 2)definendo l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che: 2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato; 2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro; 2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione e' superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
  • 3)attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • 4)definendo le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
  • 5)attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
  • 6)con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
  • 7)attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
  • q)con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalita' di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati gia' esistenti;
  • r)prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
  • s)apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
  • t)definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
  • u)prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
  • 1)con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o piu' imprese bancarie, a societa' di partecipazione mista;
  • 2)fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
  • 3)con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
  • 4)con le autorita' nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorita' responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorita' investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorita' responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilita' del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorita' responsabili della protezione della stabilita' del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
  • v)conferire all'Autorita' di risoluzione il potere di nominare piu' amministratori speciali, ove necessario;
  • z)apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facolta' di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 marzo 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36~art8 · fonte su Normattiva