Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. E' prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie e' data facolta' alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura. Per le azioni legali gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

Testo vigente dal 10 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-03-01;32~art3 · fonte su Normattiva