Art. 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
[1]Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
- a)dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b)dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c)dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d)dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d-bis)((dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.)) Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
- a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»".
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
4Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Testo vigente dal 25 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva