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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali i militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace, e per la, revisione delle leggi sul reclutamento, nonche' della circoscrizione, dei tribunali militari territoriali.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1862~art1 · fonte del testo