Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non e' dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilita' prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art41 · fonte su Normattiva