Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e' liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art42 · fonte su Normattiva