Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art53 · fonte su Normattiva