All'onere di lire 100° miliardi per l'anno finanziario 1968 - comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennita' mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo - si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art52 · fonte su Normattiva