Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonche' alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione. Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, ed all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100. Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 30 marzo 1968
