Il Governo e' delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

  • a)a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
  • b)a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle gia' trasferite, nonche' a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;
  • c)a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
  • d)a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;
  • e)ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;
  • f)a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile. Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:
  • 1)l'identificazione delle materie dovra' essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovra' risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
  • 2)nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresi', essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovra', inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
  • 3)sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
  • a)di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
  • b)di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;
  • 4)saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;
  • 5)sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 novembre 1976, n.894

1

La L. 27 novembre 1976, n.894 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 25 gennaio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 260/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 giugno 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo…

    Art. 1 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/1981

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1981

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"; dichiara, inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: a) del comma sesto dello stesso art. 25; b) del comma settimo dello stesso art. 25 limitatamen…

    Art. 1 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 71/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27…

    Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 14 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art1 · fonte su Normattiva