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(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997). Il Governo, nell'ambito della riforma delle Forze armate, e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 9 ottobre 2010
