Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
Art. 2 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 marzo 2019
