Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con appositi provvedimenti legislativi.
Testo vigente dal 4 novembre 2025
