I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.

Testo vigente dal 2 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-29;734~art3 · fonte su Normattiva