Art. 28 — Emanazione dei decreti legislativi
I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
