Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nei termini e con le modalita' degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalita' del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio. Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verra' concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica. La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Testo vigente dal 27 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181~art6 · fonte del testo