Il Governo della Repubblica e' delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di ordinamento dell'esercizio delle ferrovie non concesse all'industria privata, prevedendo:

  • a)la riforma della struttura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare sotto la direzione e la responsabilita' del Ministro per i trasporti, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ed al carattere prevalentemente industriale dell'Azienda stessa;
  • b)l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, anche attraverso il decentramento di funzioni. Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio. Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica e' inoltre delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale ferroviario, in rapporto alle esigenze particolari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181~art8 · fonte del testo