Le norme delegate dovranno stabilire:

  • a)l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessita' e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;
  • 6)il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attivita' di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;
  • c)lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione. Sara' tenuto conto della necessita' di assicurare la congruita' e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestivita' nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione. Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attivita' di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni i internazionali, sara' prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

Testo vigente dal 30 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;891~art2 · fonte su Normattiva