Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono. Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1966, n. 586

1

La L. 25 luglio 1966, n. 586, ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.

Testo vigente dal 14 agosto 1966

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