Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non ma. no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi. All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 30 luglio 1965
