All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonche' degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art19 · fonte su Normattiva