Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge sara' riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonche' del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualita' di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle universita' sara' equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori. Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonche' i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza. Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potra' essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

Testo vigente dal 16 agosto 1973

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 753/1988

    Parametro
    30 giugno 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigr…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 76 cost. · Art. 14 Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477~art14 · fonte su Normattiva