L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa caratteri di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunita' sociale e civica. Gli organi collegiali saranno previsti: a livello di circolo didattico e di istituto; a livello distrettuale; a livello provinciale; a livello nazionale.

Testo vigente dal 16 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;477~art5 · fonte su Normattiva