Art. 7 — Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari
Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresi' a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unita' di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonche' dell'unita' di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.
Testo vigente dal 19 dicembre 1997
